Errori chirurgia estetica: vi è responsabilità medica sulle lesioni causate dall’intervento estetico? Sì, quando l’operazione è di routine.
Il tribunale di Roma, in una sentenza che vi riportiamo in fondo all’articolo, si è espresso così: il medico chirurgo estetico dovrà risarcire il paziente qualora si verificassero errori chirurgia estetica, e quindi la cattiva riuscita di un operazione, soprattutto se l’intervento è di natura routinaria. Vale a dire negli interventi che non presentino particolari difficoltà.
Una sentenza che tocca da vicino tutte quelle cliniche che effettuano interventi estetici di tipo ordinario, come potrebbe essere l’inserimento di protesi o ritocchi di ringiovanimento al viso o alla pelle, l’inserimento di protesi di silicone al seno o ai glutei, ecc.
Il punto della situazione è che non è la natura specialistica dell’intervento chirurgico in sé a rendere lo stesso più o meno importante degli altri interventi, e quindi non è “perdonabile” l’errore del medico a prescindere dalla tipologia di operazione.
Soprattutto se ci troviamo di fronte ad operazioni ordinarie, semplici e di routine, che rendono impossibile al medico di giustificarsi dichiarando particolari complicazioni.
Se anche tu credi di essere vittima di malasanità per errori di chirurgia estetica e non sai come richiedere un risarcimento danni, chiedi la nostra consulenza gratuita per un’analisi dettagliata dei fatti: contattaci.
Infatti nella sentenza si leggono queste parole:
La limitazione di responsabilità professionale dei medici ai soli casi di dolo o colpa grave attiene solo alla perizia nella soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media, oppure, perché la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza o non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare.
Quali sono i presupposti per poter chiedere un risarcimento danni per errore di chirurgia estetica?
Dunque al medico non verrà mai negata la colpa medica qualora si verifichino azioni di imprudenza e negligenza.
Ma c’è di più: la responsabilità del medico sussiste anche per colpa lieve, ovvero quando per mancanza di diligenza o inadeguata preparazione si procura un danno a seguito di una sbagliata terapia medica, proprio perché al medico a cui affidiamo la nostra salute viene imposto di operare nella massima attenzione, che si tratti di un intervento di routine o no.
Quando il medico non è tenuto a risarcire il danno?
Qualora il medico riuscisse a dimostrare che le complicazioni riscontrate si siano verificate non per sue omissioni, né per insufficiente diligenza professionale, né per imperizia, bensì per un evento che era imprevedibile imprevisto, allora il chirurgo verrà assolto.
Il nostro team di esperti medico-legali potrà aiutarti a comprendere se ci sono le condizioni per poter richiedere un risarcimento danni per interventi di chirurgia estetica mal riusciti. Contattaci e raccontaci la tua storia.
C. App. Roma sentenza n. 3793/15.
Per completezza di informazioni, riportiamo i punti salienti della sentenza in oggetto:
All’esito del giudizio il tribunale ha accolto la domanda di D.An. e condannato il convenuto al risarcimento dei danni liquidati in Euro 37.673,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza […]
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La domanda risulta fondata nei limiti di seguito indicati. All’esito della CTU può ritenersi accertato che la parte attrice, a seguito di interventi di lipoaspirazione e di inserimento di protesi glutee bilateralmente, complicati da dislocazione della protesi di sinistra, riportava postumi permanenti consistenti in dismetria del profilo dei glutei, ipotrofia muscolare ed esiti cicatrizzanti.
A responsabilità del convenuto deve ritenersi acclarata alla luce delle risultanze della CTU da cui risulta che il convenuto ha omesso dopo il primo intervento di provvedere al posizionamento di opportuni drenaggi al fine di prevenire la formazione di qualsivoglia ematoma locale, e che il secondo intervento si è reso necessario proprio per la evacuazione di una raccolta liquida, alla quale tuttavia continuò a non seguire l’inserimento di opportuni drenaggi. Rileva quindi il CTU che tale perseverante condotta omissiva determinava indubbiamente la ricomparsa di raccolte liquide locali e quindi la permanente della sintomatologia dolorosa.
Inoltre, risulta accertato che “in occasione della sostituzione delle protesi con protesi di dimensione inferiore si è verificato un errato inserimento della protesi, tanto che si è reso necessario poi estendere l’incisione chirurgica per raggiungere la regione trocanterica sinistra dove la protesi evidentemente dislocata si era individuata”.
In definitiva, deve essere ritenuta le responsabilità del convenuto per non aver effettuato gli opportuno drenaggi in alcuno degli interventi effettuati e per aver provocato la dislocazione della protesi glutea di sinistra in regione trocanterica, provocando le conseguenze sopra descritte. […]Non può, dunque, ravvisarsi tale limitazione nelle ipotesi di imprudenza e negligenza, dovendosi così ritenere che la responsabilità sussista anche per colpa lieve quando per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione si procuri un danno nell’esecuzione di una terapia medica perché la tutela della salute che viene affidata al medico impone a questi l’esercizio della massima attenzione (cfr. Cass, 11440/97; 6464/94). […]
Alla luce delle tabelle di cui al d.m. 12,7.2008, applicabili in via analogica anche al danno biologico conseguente a cause diverse dai sinistri stradali, tenuto conto della età della parte attrice, la somma dovuta per il risarcimento del danno biologico è pari ad Euro 5677,00 per la invalidità temporanea e ad Euro 4406,00 perla invalidità permanente, e così per un totale di Euro 10083.00. In ordine al danno conseguente agli esiti cicatriziali, non valutato dal CTU, tenuto conto che trattasi di cicatrice evidente ed apprezzabile notevolmente, e che aggrava il complessivo danno, si reputa di liquidare in via equitativa tale danno nella misura di Euro 10.000,00. Il danno risarcibile è quindi pari a complessivi Euro 20.083,00. […]
Considerate le modalità, la natura colposa del fatto, l’entità dei postumi, e il lungo tempo durante il quale si sono protratte le terapie, si reputa equo liquidare tale danno nella misura di un mezzo del danno biologico, pari ad Euro 10.041,00.
La somma complessivamente dovuta alla attrice è quindi pari a Euro 30.124,00. Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il riconoscimento degli interessi legali dalla data del fatto. […]