Negli ultimi decenni, il progresso scientifico, la crescita delle aspettative di cura e la relativa prevenzione, hanno ampliato quello che è l’ambito di indagine concernente la responsabilità del medico. L’errore medico consiste nella somministrazione di una terapia sbagliata che comporta un peggioramento delle condizioni di salute del paziente. Si parla, pertanto, di errore medico, allorché una scelta terapeutica del sanitario,  procuri al paziente non un beneficio, bensì un danno.

La diligenza del professionista non è quella del buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato, il che comporta il rispetto di tutte le regole che costituiscono la conoscenza della professione medica, intesa come conoscenza ed attuazione di quelle che sono le regole tecniche insite nella professione. Il relativo grado di diligenza va apprezzato sulla base di circostanze concrete. La colpa medica può essere scissa in due categorie: la colpa lieve e la colpa grave. Per colpa lieve si intende l’omissione di diligenza o negligenza, dovuta all’approntamento non conforme al caso concreto. Esempio di questo tipo di colpa è dato dalla mancata informazione al

paziente su quelli che sono i probabili esiti invalidanti dell’intervento chirurgico; ben diverso da quello che è il consenso informato concernente una forma di autorizzazione del paziente a ricevere un qualsiasi trattamento sanitario: ai sensi dell’art. 32 Cost.”nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, in sintonia con il principio fondamentale dell’inviolabilità della libertà personale sancita dall’art. 13 Cost.

D’altro canto, la colpa grave, richiamata dall’art. 2236 c.c., attiene, altresì, al compimento da parte del medico di un errore dovuto  alla violazione di regole di fondamentale importanza e dalla

mancata adozione degli strumenti, trattasi, dunque, di un errore inescusabile.

Spesso e volentieri, la legge stabilisce anche attraverso molteplici sentenze della Corte di Cassazione che, la colpa grave si applica nelle ipotesi di imperizia, nell’ambito di interventi complessi.

In definitiva, è necessario che il medico di fronte ad un paziente che deve essere sottoposto ad intervento chirurgico, ha si libertà di scelta nell’ambito di quelli che sono i metodi e le terapie approvate dal mondo scientifico, ma questa deve essere concordata e, soprattutto, qualora egli dovesse scegliere un rimedio non previsto dalla scienza medica è accusato di colpa grave e pertanto, tenuto al risarcimento del danno in favore dell’assistito.

L’errore medico in ambito legislativo